Riconoscimento di filiazione naturale
Il riconoscimento del figlio naturale può avvenire:
- da parte della sola madre o del solo padre;
- da parte di un genitore in epoca successiva al riconoscimento fatto dall'altro genitore;
- congiuntamente da entrambi i genitori.
Il figlio assumerà il cognome del genitore che per primo effettua il riconoscimento. Se il riconoscimento è stato effettuato dai genitori contemporaneamente il figlio naturale assume il cognome del padre.
Il riconoscimento può avvenire, oltre che di fronte all'ufficiale dello Stato Civile, anche con apposita dichiarazione innanzi al Giudice Tutelare oppure a un notaio o pubblico ufficiale con funzioni di Ufficiale di Stato Civile (console) oppure all'interno di un testamento.
E' possibile il riconoscimento del figlio in epoca anteriore alla nascita da parte della madre o di entrambi i genitori naturali
Come si fa
Dopo avere esaminato la documentazione, l'Ufficiale di Stato civile iscrive l'atto nel registro di nascita e lo sottoscrive insieme al dichiarante (o ai dichiaranti).
Cosa occorre
Documento d'identità del dichiarante.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Tempi
A vista.
Normativa di riferimento
Codice Civile (articoli 250 - 268)
Codice Penale (articoli 566 - 569)
Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 396/2000)
Uffici Competenti e Orari