Certificato di agibilità
Al termine dei lavori edilizi oggetto di permesso di costruire, d.i.a. e ad impianti installati e funzionanti, nessuna costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza avere ottenuto il certificato di agibilità.
Il certificato di agibilità è altresì necessario per i fabbricati esistenti lasciati in disuso e dichiarati antigienici o inabitabili, da ottenere dopo la conclusione delle opportune opere di adeguamento.
La domanda di rilascio del Certificato di agibilità deve essere presentato entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori per non incorrere nelle sanzioni previste.
N.B. Per l'agibilità di edifici destinati ad attività economiche è obbligatorio presentare relativa dichiarazione di agibilità scaricabile dal sito in "Edilizia Privata" "Semplificazione delle procedure per attività imprenditoriali - LR 1/2007 - "Documenti associati", completa di tutti gli allegati (si veda nel merito l'elenco della documentazione).
Come accedere al servizio
La richiesta di agibilità deve essere redatta su apposito modulo. Il modulo è disponibile sul sito o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- in formato cartaceo per la compilazione manuale
oppure scarica il modulo e gli allegati cliccando nei "Documenti associati" o nella sezione "Modulistica".
Il modulo di richiesta indica anche l'elenco dettagliato della documentazione da allegare in un'unica copia da presentare all'Ufficio Protocollo.
Normativa di riferimento
DPR n° 380/01 art. 25 - L.R. 1/2007
Uffici Competenti e Orari
Documenti associati
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