La denuncia di inizio attività è una facoltà del cittadino e consente la realizzazione di tutti gli interventi edilizi.
La d.i.a non presuppone alcun provvedimento amministrativo da parte del Comune ed affinché la stessa sia validamente presentata occorre che il tecnico abilitato alla progettazione asseveri, sotto la propria responsabilità, che le opere progettate siano conformi alle norme urbanistiche vigenti ed adottate, ai regolamenti edilizi, alle norme di sicurezza statica ed a quelle igienico sanitarie.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione, il titolare può dare inizio ai lavori. La d.i.a. è sottoposta al termine massimo di validità di 3 anni.
Come accedere al servizio
La denuncia di inizio attività deve essere redatta su apposito modulo. Il modulo è disponibile sul sito o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- in formato cartaceo.
- oppure scarica dal sito il modulo e la cartina della "fattibilità geologica" cliccando nei "Documenti associati".
Alla denuncia di inizio attività è allegato anche l'elenco dettagliato della documentazione da presentare in un'unica copia, a seconda del tipo di intervento, da presentare all'Ufficio Protocollo.
I diritti di segreteria ammontano a Euro 72,00 da pagarsi direttamente all' Ufficio Tecnico servizio Edilizia Privata, prima della presentazione della D.I.A..
Normativa principale di riferimento
Dpr 380/01 e L.R. 12/05 - Regolamento Edilizio Comunale, P.R.G., N.T.A., Regolamento locale d'igiene.