Denuncia di nascita
La dichiarazione di nascita può essere effettuata secondo tre modalità.
- Entro tre giorni dalla nascita al Direttore Sanitario della struttura presso cui è avvenuto il parto.
- Entro dieci giorni dalla nascita all'Ufficio Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto.
- Entro dieci giorni dalla nascita all'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.
Si ha filiazione legittima se i genitori sono tra loro legati da vincolo di matrimonio. Diversamente, si ha filiazione naturale.
La dichiarazione è resa da uno dei genitori o da un procuratore speciale, o dal medico o dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
In caso di filiazione naturale, ai fini del riconoscimento, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori.
Come si fa
Dopo avere esaminato la documentazione, l'Ufficiale dello Stato civile iscrive la dichiarazione nel registro degli atti di nascita e la sottoscrive insieme al dichiarante (o ai dichiaranti).
Cosa occorre
Attestazione di nascita compilata da un medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, ed il dichiarante non è neppure in grado di esibire un'attestazione di constatazione di avvenuto parto redatta dall'autorità sanitaria, si ricorre ad una dichiarazione sostitutiva.
Documento d'identità del dichiarante.
Tempi
A vista.
Normativa di riferimento
Codice Civile (articoli 231 - 249)
Codice Penale (articoli 566 - 569)
Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000)
Uffici Competenti e Orari