La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, è competente il relativo Ufficio Consolare.
L'atto di pubblicazione resta affisso presso la Casa Comunale per otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno della compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Come si fa
Quando tutta la documentazione necessaria è stata raccolta, si fissa l'appuntamento presso l'ufficio dello Stato Civile.
L'atto di richiesta di pubblicazioni verrà sottoscritto dai nubendi e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
In caso di matrimonio concordatario o davanti ad altro ministro di culto ammesso, terminato il periodo di pubblicazione, l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni agli interessati, per la successiva consegna a chi celebrerà il matrimonio.
Cosa occorre
Per ciascuno dei nubendi occorre acquisire:
- certificato contestuale di stato libero, residenza e cittadinanza, rilasciato dal Comune di residenza;
- copia integrale dell'atto di nascita;
- nel caso di matrimonio concordatario o celebrato davanti ad un ministro di culto ammesso, richiesta di pubblicazioni da parte del celebrante.
Per i minorenni, dovrà essere presentata anche la copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale per i Minorenni.
Per i vedovi, dovrà essere acquisita anche la copia integrale dell'atto di morte del coniuge, rilasciata dal Comune dove si verificò il decesso.
Per chi è al secondo o ulteriore matrimonio (per divorzio o annullamento del matrimonio) dovrà essere acquisita anche la copia integrale dell'atto del precedente matrimonio con l'annotazione della sentenza di annullamento oppure della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.
Il suddetto documento è rilasciato dal Comune dove si celebrò il matrimonio.
In ottemperanza alle norme sulla semplificazione amministrativa, i documenti di cui sopra sono, di volta in volta, acquisiti e/o rilasciati d'ufficio dallo Stato Civile. Resta naturalmente salva la facoltà degli interessati di produrli spontaneamente.
Cosa occorre per stranieri
A norma dell'articolo 116 del Codice Civile, lo straniero deve presentare il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla autorità competente del proprio Paese.
Normativa di riferimento
Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000)
Codice Civile (articoli 93 - 101)