Il 15 ottobre 2009 entra in vigore l'ordinanza del Sindaco che recepisce le norme regionali in merito al fermo programmato alla circolazione per alcune categorie di veicoli e altre norme per limitare l'inquinamento atmosferico.
In particolare dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2009 sono in vigore le seguenti norme:
- divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per gli autoveicoli a benzina omologati in categoria pre-euro 1 e per gli autoveicoli diesel classificati in categoria euro1 ed euro 2; per i motoveicoli a 2 tempi omologati in categoria pre-euro.
Il divieto non si applica:
- nei giorni di festività che cadono durante la settimana;
- in caso di scioperi dei mezzi pubblici o di condizioni meteo che rendono il traffico particolarmente difficile (piogge o nevicate di consistenza eccezionale);
- ai veicoli con alimentazione a gpl oppure con alimentazione ibrida benzina-elettrica;
- ai veicoli muniti di contrassegno per i disabili;
- ai veicoli che svolgono un servizio pubblico, ai mezzi di soccorso, ai veicoli di aclune categorie particolari di operatori (medici, veterinari, operatori dei mercati, sacerdoti, ecc.);
- sulle strade provinciali e statali;
- sulle strade comunali che collegano autostrade o tangenziali a strade statali o provinciali;
- a Cernusco, sulle seguenti vie:
- Via Torino (dall’intersezione con la S.P. EX S.S.11 all’incrocio con la S.P. 103);
- Via Grandi (dall’incrocio con la S.P. EX S.S. 11 fino all’intersezione con la Via Mattei –stazione A.T.M.);
- Via Mattei (dall’intersezione con la Via Grandi all’incrocio con la Via Miglioli);
- Via Di Vittorio (dall’intersezione con la S.P. EX S.S.11 all’intersezione con Via Gobetti);
- Via Gobetti;
- Via Miglioli (dall’intersezione con la Via Mattei all’incrocio con la S.P. 121 – tangenziale est).
ATTENZIONE: non sono ammesse autocertificazioni di alcun tipo.
L'ordinanza contiene poi anche altri obblighi inerenti i veicoli:
- spegnimento dei motori per i mezzi pubblici in sosta al capolinea;
- spegnimento dei motori per i veicoli commerciali durante le operazioni di carico e scarico.
Infine si regola anche l'accensione dei caminetti o delle stufe a legna.
Nelle case in cui sia presente un'altra fonte di riscaldamento è vietata l'accensione di camini aperti mentre è consentita quella di camini chiusi con rendimento energetico di almeno il 63%.
Qualora il camino rappresenti l'unica fonte di riscaldamento per la casa, è invece possibile utilizzare il camino aperto oppure il camino chiuso che garantisca un rendimento energetico di almeno il 63%. Di norma questi valori possono essere verificati sul' libretto di istruzioni del camino o della stufa.